Giuliana si presenta allo sportello con il decreto di nomina di Amministratore di Sostegno per suo marito Luigi.
A dire il vero Giuliana appare proprio preoccupata per il compito che il Giudice Tutelare Le ha affidato.
Leggiamo insieme il decreto e constatiamo che il Giudice Tutelare pone in capo all’Amministratore di Sostegno non solo di “riferire” annualmente circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita di Luigi, ma anche di “rendicontare” le entrate e le uscite.
Secondo la prassi del Tribunale di Trieste, nell’ipotesi di coniuge o parente convivente con il Beneficiario, di norma è stabilita, già in seno al decreto di nomina, l’esenzione dalla rendicontazione dettagliata delle spese alimentari, essendo sufficiente indicare la somma mensile in modo sintetico.
Tale prassi non umilia il congiunto, ma permette al Giudice Tutelare di verificare che l’Amministratore di Sostegno, magari il coniuge in età o il figlio che, seppur volonteroso, sia molto impegnato per lavoro o sia, invece, disoccupato, sia effettivamente in grado di gestire con efficacia tutti i pagamenti necessari (es.: tasse, condominio, utenze e pagamento dell’eventuale badante, ecc.).
L’esenzione totale o parziale dal rendiconto, si noti, consente, dal punto di vista pratico, di gestire in autonomia anche piccole liberalità d’uso, ad esempio da nonni a nipoti.
Infine, qualora nel decreto non sia prevista l’esenzione dal rendiconto analitico, l’Amministratore di Sostegno può chiederla espressamente al Giudice Tutelare, giustificando l’istanza proprio con quella descrizione della situazione familiare del Beneficiario che è parte della relazione periodica.